TASI

TASI-2020
La legge n. 160 del 27.12.2019 Art. 1 comma 738 ha abrogato la TASI con decorrenza 01.01.2020.


TASI 2019
Il versamento dovrà essere effettuato in due rate:
Acconto: scadenza 17 giugno 2019
Saldo: scadenza 16 dicembre 2019

ALIQUOTE:
Nel Comune di Pitigliano il pagamento della TASI è previsto per tutti gli immobili e aree fabbricabili, compresi i fabbricati strumentali all’attività agricola all’aliquota dell’1 per mille.

Sono esenti da TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze diverse da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9.

In caso di immobili locati l'imposta è dovuta per l'85% dai proprietari e per il 15% dal locatario.

E’ possibile effettuare il calcolo della TASI e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Pitigliano con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2018/?comune=G716
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI PITIGLIANO.


Soggetti passivi:
Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i proprietari (o soggetti titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione) di immobili siti nel territorio comunale ognuno per la propria quota parte.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 15%; la restante quota è corrisposta dai titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ognuno per la propria quota parte.
- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario dell'immobile.
- In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Base imponibile:
La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), determinato ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a precisamente:
Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
Categoria Catastale “A” ( escluso A/10) moltiplicatore = 160
Categoria Catastale C/2-C/6-C/7 – moltiplicatore = 160
Categoria Catastale D4 – moltiplicatore = 65
Categoria Catastale D5 – moltiplicatore = 80
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando l’aliquota alla base imponibile come sopra determinata. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. Si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Pagamento:
Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i seguenti Codici Tributo
• 3958 Tasi su Abitazione principale e pertinenze
• 3959 Tasi su Fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3960 Tasi su Aree fabbricabili
• 3961 Tasi per altri fabbricati”
Il codice Comune da indicare è G716.
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 3,00

Download Regolamento TASI

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TASI 2018
Il versamento dovrà essere effettuato in due rate:
Acconto: scadenza 18 giugno 2018
Saldo: scadenza 17 dicembre 2018

ALIQUOTE:
Nel Comune di Pitigliano il pagamento della TASI è previsto per tutti gli immobili e aree fabbricabili, compresi i fabbricati strumentali all’attività agricola all’aliquota dell’1 per mille.

Sono esenti da TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze diverse da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9.

In caso di immobili locati l'imposta è dovuta per l'85% dai proprietari e per il 15% dal locatario.

TASI 2017
Il versamento dovrà essere effettuato in due rate:
Acconto: scadenza 16 giugno 2017
Saldo: scadenza 18 dicembre 2017

ALIQUOTE TASI 2017:
Per l'anno 2017 nel Comune di Pitigliano il pagamento della TASI è previsto per tutti gli immobili e aree fabbricabili, compresi i fabbricati strumentali all’attività agricola all’aliquota dell’1 per mille.

Sono esenti da TASI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze diverse da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9.

In caso di immobili locati l'imposta è dovuta per l'85% dai proprietari e per il 15% dal locatario.

E’ possibile effettuare il calcolo della TASI e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Pitigliano con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/?comune=G716
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI PITIGLIANO.


Soggetti passivi:
Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i proprietari (o soggetti titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione) di immobili siti nel territorio comunale ognuno per la propria quota parte.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 15%; la restante quota è corrisposta dai titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ognuno per la propria quota parte.
- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario dell'immobile.
- In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Base imponibile:
La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), determinato ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a precisamente:
Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
Categoria Catastale “A” ( escluso A/10) moltiplicatore = 160
Categoria Catastale C/2-C/6-C/7 – moltiplicatore = 160
Categoria Catastale D4 – moltiplicatore = 65
Categoria Catastale D5 – moltiplicatore = 80
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando l’aliquota alla base imponibile come sopra determinata. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto. Si considera per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Pagamento:
Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Il versamento dell’imposta dovrà essere eseguito utilizzando il modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), indicando i seguenti Codici Tributo
• 3958 Tasi su Abitazione principale e pertinenze
• 3959 Tasi su Fabbricati rurali ad uso strumentale
• 3960 Tasi su Aree fabbricabili
• 3961 Tasi per altri fabbricati”
Il codice Comune da indicare è G716.
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 3,00

Download Regolamento TASI

Aliquote TASI 2016:
1 per mille per tutti gli immobili. Sono esenti gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, purchè diverse da quelle di cat. A/1, A/8 e A/9

Aliquote TASI 2015:
1 per mille per tutti gli immobili
Aliquote TASI 2014:
1 per mille per tutti gli immobili