IMU
IMU 2024
La scadenza per il versamento in acconto è il 17 giugno 2024.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2024.
E' possibile versare l'intero importo (acconto+saldo) entro la scadenza della 1^ rata
Aliquote:
Le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2024
Aliquota base: 10,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili;
• fabbricati strumentali all’attività agricola: 1,00 per mille
• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
• aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille;
• fabbricati ed immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
• Abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 per mille per le categorie catastali A1, A8 e A9;
• assimilazione all’abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione;
Per la prima casa (solo categorie A1 - A8 - A9) eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.
I terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.
Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G716 è il codice catastale del Comune di Pitigliano
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune IMU 2016
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune
E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Pitigliano con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G716
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI PITIGLIANO.
Download Regolamento IMU
Si ricorda che:
- L'art. 1, commi 81 e 82, della legge di bilancio 2023 (197/2022) prevede l'esenzione per le case occupate. Sono quindi esenti nel pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili, né disponibili per la cui occupazione abusiva sia stata presentata un regolare denuncia all'autorità giudiziaria o sia iniziata un'azione giudiziaria penale.
- il comma 48 della Legge 179/2020 L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022)- prevede la riduzione al 50% dell'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato 0,24% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55
- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- Possono essere considerate prime case di abitazione gli immobili di proprietà di anziani residenti in istituti di
ricovero, in quanto stabilito con specifica regolamentazione comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n.39 del 30.10.2012.
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G716.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Pitigliano anche telefonicamente al numero 0564 616322 int. 3
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IMU 2023
La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2023.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2023.
E' possibile versare l'intero importo (acconto+saldo) entro la scadenza della 1^ rata
Aliquote:
Le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 23.03.2023
Aliquota base: 10,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili;
• fabbricati strumentali all’attività agricola: 1,00 per mille
• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
• aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille;
• fabbricati ed immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
• Abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 per mille per le categorie catastali A1, A8 e A9;
• assimilazione all’abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione;
Per la prima casa (solo categorie A1 - A8 - A9) eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.
I terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.
Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G716 è il codice catastale del Comune di Pitigliano
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune IMU 2016
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune
E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Pitigliano con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G716
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI PITIGLIANO.
Download Regolamento IMU
Si ricorda che:
- L'art. 1, commi 81 e 82, della legge di bilancio 2023 (197/2022) prevede l'esenzione per le case occupate. Sono quindi esenti nel pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili, né disponibili per la cui occupazione abusiva sia stata presentata un regolare denuncia all'autorità giudiziaria o sia iniziata un'azione giudiziaria penale.
- il comma 48 della Legge 179/2020 L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022)- prevede la riduzione al 50% dell'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato 0,24% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55
- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- Possono essere considerate prime case di abitazione gli immobili di proprietà di anziani residenti in istituti di
ricovero, in quanto stabilito con specifica regolamentazione comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n.39 del 30.10.2012.
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G716.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Pitigliano anche telefonicamente al numero 0564 616322 int. 3
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IMU 2022
La scadenza per il versamento in acconto è il 16 giugno 2022.
La scadenza per il versamento a saldo è il 16 dicembre 2022.
E' possibile versare l'intero importo (acconto+saldo) entro la scadenza della 1^ rata
Aliquote:
Le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2022
Aliquota base: 10,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili;
• fabbricati strumentali all’attività agricola: 1,00 per mille
• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
• aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille;
• fabbricati ed immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
• Abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 per mille per le categorie catastali A1, A8 e A9;
• assimilazione all’abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione;
Per la prima casa (solo categorie A1 - A8 - A9) eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.
I terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.
Il versamento potrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G716 è il codice catastale del Comune di Pitigliano
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune IMU 2016
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune
E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Pitigliano con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G716
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI PITIGLIANO.
Download Regolamento IMU
Si ricorda che:
- L'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%
- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
- Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato 0,24% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (escluso D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55
- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- Possono essere considerate prime case di abitazione gli immobili di proprietà di anziani residenti in istituti di ricovero, in quanto stabilito con specifica regolamentazione comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n.39 del 30.10.2012.
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G716.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Pitigliano anche telefonicamente al numero 0564 616322 int. 3
IMU 2021
Il versamento dovrà essere effettuato:
1^ Rata - Acconto: 16 giugno 2021
2^ Rata - Saldo: 16 dicembre 2021
L'acconto può essere versato con le stesse aliquote dell'anno precedente, con conguaglio con il versamento del saldo.
E' possibile versare l'intero importo (acconto+saldo) entro la scadenza della 1^ rata.
ALIQUOTE:
aliquota base: 10,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili;
fabbricati strumentali all’attività agricola: 1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati: 1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 per mille per le categorie catastali A1, A8 e A9;
Per la prima casa (solo categorie A1 - A8 - A9) eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.
I terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.
Il versamento dovrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G716 è il codice catastale del Comune di Pitigliano
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune
E’ possibile effettuare il calcolo dell’IMU e stampare il modello F24 tramite il link attivato dal Comune di Pitigliano con ANUTEL all’indirizzo http://www.riscotel.it/calcoloimu/?ANNO=2021&comune=G716
VERIFICANDO CHE LE ALIQUOTE PROPOSTE SIANO QUELLE ADOTTATE DAL COMUNE DI PITIGLIANO.
Si ricorda che:
- La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzionedella prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:
•stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobilidegli stabilimenti termali
•immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze
•immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli dellagioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi
•immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercentiattività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito difiere o manifestazioni
- La Legge di Bilancio 2021 comma 48 dell'articolo 1 per i pensionati esteri titolari di pensionematurata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.La legge prevede la riduzione del 50% dell’IMU, la riduzione si applica sull’unica unitàimmobiliare – purché non locata o data in comodatod’uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nelterritorio dello Stato.
- Gli immobili rurali strumentali all’attività agricola dal 2021 sono soggetti ad IMU all'aliquota dell1 per mille;
- I terreni agricoli presenti sul territorio comunale attualmente sono esenti da IMU
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,24% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (esclusa D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55
- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
- Possono essere considerate prime case di abitazione gli immobili di proprietà di anziani residenti in istituti di ricovero, in quanto stabilito con specifica regolamentazione comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n.39 del 30.10.2012.
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G716.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Pitigliano anche telefonicamente al numero 0564 616322
Download Regolamento IMU
IMU 2020
Il versamento dovrà essere effettuato:
1^ Rata - Acconto: 16 giugno 2020
2^ Rata - Saldo: 16 dicembre 2020
L'acconto può essere versato con le stesse aliquote dell'anno precedente, con conguaglio con il versamento del saldo.
E' possibile versare l'intero importo (acconto+saldo) entro la scadenza della 1^ rata.
La Giunta comunale con provvedimento n. 49 del 05.06.2020 ha disposto che in caso di ritardato versamento dell'acconto fino al 31.12.2020 non saranno applicate sanzioni e interessi.
ALIQUOTE:
aliquota base: 10,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili;
fabbricati strumentali all’attività agricola: 1,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati: 1,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 per mille per le categorie catastali A1, A8 e A9;
Per la prima casa (solo categorie A1 - A8 - A9) eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.
I terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.
Il versamento dovrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G716 è il codice catastale del Comune di Pitigliano
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune
Si ricorda che:
- Gli immobili rurali strumentali all’attività agricola dal 2020 sono soggetti ad IMU all'aliquota dell1 per mille;
- I terreni agricoli presenti sul territorio comunale attualmente sono esenti da IMU
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,24% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (esclusa D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55
- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011.
- Possono essere considerate prime case di abitazione gli immobili di proprietà di anziani residenti in istituti di ricovero, in quanto stabilito con specifica regolamentazione comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n.39 del 30.10.2012.
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
La dichiarazione di variazione può essere compilata on line e stampata da http://www.riscotel.it/dichimu/dichiarazioneimu.php?comune=G716.
Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per qualsiasi informazione in merito, il contribuente potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Pitigliano anche telefonicamente al numero 0564 616322
Download Regolamento IMU
IMU 2019
Il versamento dovrà essere effettuato:
1^ Rata - Acconto: 17 giugno 2019
2^ Rata - Saldo: 16 dicembre 2019
E' possibile versare l'intero importo (acconto+saldo) entro la scadenza della 1^ rata.
ALIQUOTE:
Aliquota base: 9,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.
Prima casa e relative pertinenze: 4,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, A9)
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.
Gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.
Il versamento dovrà essere effettuato solo tramite modello F24 dove:
G716 è il codice catastale del Comune di Pitigliano
3912 – codice tributo abitazione principale e relative pertinenze – quota al Comune
3913 – codice tributo per fabbricati rurali ad uso strumentale – quota al Comune
3914 – codice tributo per i terreni – quota al Comune
3916 – codice tributo per le aree fabbricabili – quota al Comune
3918 – codice tributo per gli altri fabbricati – quota al Comune
3925 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota allo Stato
3930 - codice tributo per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – quota al Comune
3923 – codice tributo per interessi da accertamento – quota al Comune
3924 – codice tributo per sanzioni da accertamento – quota al Comune
Si ricorda che per l'anno 2019:
- Gli immobili rurali strumentali all’attività agricola ed i terreni agricoli presenti sul territorio comunale attualmente sono esenti da IMU
- per i fabbricati di categoria D (esclusi D10) l’aliquota standard dello 0,76% sarà riservata allo Stato e lo 0,14% al Comune;
- Per tutti gli altri immobili il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a favore del Comune.
- Il valore catastale su cui applicare le aliquote dovrà essere calcolato aumentando la rendita catastale del 5% e moltiplicando il risultato per i seguenti coefficienti:
o categoria A (esclusa A10), C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
o categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
o categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
o categoria D (esclusa D5) moltiplicatore 65
o categoria C/1 moltiplicatore 55
- Non possono essere considerate più di tre pertinenze di cui una nella categoria C2, una nella categoria C6 ed una nella categoria C7
- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs n.23/2011. La riduzione si applica anche alla TASI 2019
- Possono essere considerate prime case di abitazione gli immobili di proprietà di anziani residenti in istituti di ricovero, in quanto stabilito con specifica regolamentazione comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n.39 del 30.10.2012.
ALIQUOTE IMU 2018
IMU 2018
Il versamento dovrà essere effettuato:
1^ Rata - Acconto: 18 giugno 2018
2^ Rata - Saldo: 18 dicembre 2018
E' possibile versare l'intero importo (acconto+saldo) entro la scadenza della 1^ rata.
ALIQUOTE:
Aliquota base: 9,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.
Prima casa e relative pertinenze: 4,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, A9)
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.
Gli immobili strumentali all'attività agricola, i terreni agricoli, le prime case, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, con relative pertinenze sono esenti da IMU.
ALIQUOTE IMU 2017
IMU 2017
Il versamento dovrà essere effettuato:
1^ Rata - Acconto: 16 giugno 2017
2^ Rata - Saldo: 18 dicembre 2017
E' possibile versare l'intero importo (acconto+saldo) entro la scadenza della 1^ rata.
ALIQUOTE:
Aliquota base: 9,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.
Prima casa e relative pertinenze: 4,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, A9)
ALIQUOTE IMU 2016:
Aliquota base: 9,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.
Prima casa e relative pertinenze: 4,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, castelli,palazzi di pregio storico e artistico)
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro oltre a 50 euro per ogni figlio residente di età minore ai 26 anni, fino ad un massimo di 400 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.
Immobili strumentali all'attività agricola 1 per mille. Nel Comune di Pitigliano fabbricati rurali strumentali all'attività agricola sono esenti da IMU
ALIQUOTE IMU 2015:
Aliquota base: 9,00 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni, comprese le aree fabbricabili.
Prima casa e relative pertinenze: 4,00 per mille (SOLO categorie catastali A/1, A/8, castelli,palazzi di pregio storico e artistico)
Per la prima casa eventualmente soggetta a IMU è possibile applicare una detrazione di 200 euro oltre a 50 euro per ogni figlio residente di età minore ai 26 anni, fino ad un massimo di 400 euro. La detrazione va rapportata al numero dei proprietari residenti ed al periodo in cui sussistono i requisiti.
Immobili strumentali all'attività agricola 1 per mille. Nel Comune di Pitigliano fabbricati rurali strumentali all'attività agricola sono esenti da IMU