Il Garante dell'Informazione

Legge Regionale Toscana 3/12/1998 n.79, B.U.R. 12/11/1998 n.37
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.
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Articolo 3 - Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si intende con:
a) Impatto ambientale: l'insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull'ambiente.
b) Studio di impatto ambientale: l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali di un progetto volto ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta maggiormente compatibile con l'ambiente, nonchè i possibili interventi di mitigazione.
c) Progetto: l'insieme degli elaborati tecnici descrittivi della realizzazione di un'opera, di un impianto o altro intervento sull'ambiente naturale o sul paesaggio, di iniziativa pubblica o privata, da redigersi nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici", e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del regolamento di attuazione previsto dall'art. 3 della stessa legge.
d) Autorità competente: la Pubblica Amministrazione o l'Ente di gestione a cui è affidata l'effettuazione del procedimento di V.I.A. individuata ai sensi dell'art. 7.
e) Autorità proponente o committente: il soggetto, rispettivamente di natura pubblica o privata, in seguito definito semplicemente "il proponente" che predispone l'iniziativa da sottoporre alla procedura di V.I.A.
f) Pronuncia di compatibilità ambientale: il provvedimento dell'Autorità competente che contiene il giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto, opera o altro intervento.
g) Procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale: l'insieme delle diverse fasi procedimentali culminanti nella pronuncia di impatto ambientale di un progetto, opera o intervento. Esse comprendono:
1. Procedura di verifica, tesa a valutare la necessità o meno del ricorso all'effettuazione della V.I.A., in relazione alle caratteristiche progettuali dell'opera, impianto o altro intervento.
2. Fase preliminare, meramente eventuale, mediante la quale il soggetto proponente, in contraddittorio con l'Autorità competente, individua gli elementi ed i temi oggetto dello studio di impatto ambientale.
3. Procedura di valutazione, la fase procedimentale essenziale, finalizzata alla pronuncia di impatto ambientale, mediante il giudizio di compatibilità o meno dell'opera, impianto o altro intervento progettato.
h) Sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativo/conoscitivi, contenente la descrizione delle opere di cui si tratti. Essa deve obbligatoriamente fornire le informazioni ed i dati maggiormente significativi contenuti nello studio di impatto ambientale, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, ed essere suscettibile di agevole riproduzione.
i) Garante dell'informazione: il pubblico dipendente, diverso dal responsabile del procedimento, incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini ed alle formazioni sociali, così da favorirne la partecipazione, e, in particolare di fornire a chiunque, a richiesta, copia degli atti depositati ai sensi del comma 1 dell'art. 15, anche utilizzando le reti telematiche. Il garante è scelto nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", o nell'ambito delle strutture individuate ai fini dell'informazione ambientale ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 "Attuazione della Direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale" e, in ogni caso, all'interno della struttura dell'ente competente.